Materiali e contributi

27 aprile 2022
Demolizione e ricostruzione degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ex lege – Approvata la legge che ne ha modificato (di nuovo) la disciplina

Nella seduta del 21 aprile 2022 è stato definitivamente approvato dall’Aula del Senato il disegno di legge n. 2588 di conversione del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, che tra l’altro modifica gli articoli 3.1.d) e 10.1.c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Più in particolare, con l’entrata in vigore della legge di conversione, gli interventi di demolizione e ricostruzione di “edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142” del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ossia quelle tutelate ex lege), che comportino modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e prevedano incrementi di volumetria:

  • potranno essere classificati come ristrutturazione edilizia (e non come nuova costruzione);
  • saranno subordinati a permesso di costruire (o a s.c.i.a. a quest’ultimo alternativa).

Con l’auspicio, anche al fine di favorire la rigenerazione urbana e dei centri storici, che venga presto ristabilita integralmente la definizione di ristrutturazione edilizia vigente prima del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), continuano pertanto ad essere classificati come nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione, con le suddette caratteristiche, inerenti a edifici soggetti a tutela ai sensi del citato d.lgs. 42/2004 (tra cui quelli gravati da vincolo culturale o da vincolo paesaggistico derivante da provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico) e a edifici ricadenti nei centri storici (salvo che, per questi ultimi casi, norme di legge o degli strumenti urbanistici prevedano diversamente).

Cliccare qui per prendere visione del d.d.l. di conversione n. 2588 approvato dal Senato.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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