Materiali e contributi
Mediante la Legge n. 91 del 15 luglio 2022, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”), entrata in vigore lo scorso 16 luglio 2022, il legislatore ha nuovamente messo mano alla definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Già il Decreto Legge n. 17/2022 (c.d. Decreto “Energia”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34 del 27 aprile 2022, era, infatti, intervenuto a modificare la definizione, disponendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione riguardanti immobili ricadenti nelle aree paesaggisticamente tutelate per legge (ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004), seppur realizzati con modifica di sagoma o prospetti o sedime o caratteristiche planivolumetriche/tipologiche o con incrementi di volumetria, non dovessero più essere qualificati come “nuova costruzione”, bensì come semplice “ristrutturazione edilizia”.
Ora, a seguito della conversione in Legge del Decreto “Aiuti”, le demolizioni e ricostruzioni “infedeli“ rispetto al preesistente edificio devono essere qualificate come “ristrutturazione edilizia” anche qualora realizzate in aree che siano state assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004, ossia:
- in “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” o
- nelle aree vincolate quali “bellezze panoramiche”.
Continuano, invece, a essere qualificate come “nuova costruzione” le demolizioni e ricostruzioni infedeli realizzate:
- su immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004, ossia sui “beni culturali”;
- in aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell’articolo 136, lettere a) e b), ossia su “immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali” e riguardo a “ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”;
- nei centri storici di cui alla zona A del DM 2 aprile 1968, n. 1444 e in zone assimilabili.
La modifica normativa desta qualche perplessità.
In effetti, non è di immediata evidenza la ragione per la quale il legislatore abbia mantenuto la qualifica di “nuova costruzione” alla demo-ricostruzione infedele realizzata nei centri storici (zone A del DM 1444/1968 e assimilabili), pur avendo al contempo riconosciuto che il medesimo intervento, se realizzato in vaste aree soggette ad espressa tutela paesaggistica, configuri una ristrutturazione edilizia.
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Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.