Materiali e contributi

26 luglio 2022
Via libera alla demo-ricostruzione infedele anche su immobili soggetti a vincolo specifico, ma non in zona A-centro storico

Mediante la Legge n. 91 del 15 luglio 2022, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”), entrata in  vigore lo scorso 16 luglio 2022, il legislatore ha nuovamente messo mano alla definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

Già il Decreto Legge n. 17/2022 (c.d. Decreto “Energia”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34 del 27 aprile 2022, era, infatti, intervenuto a modificare la definizione, disponendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione riguardanti immobili ricadenti nelle aree paesaggisticamente tutelate per legge (ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004), seppur realizzati con modifica di sagoma o prospetti o sedime o caratteristiche planivolumetriche/tipologiche o con incrementi di volumetria, non dovessero più essere qualificati come “nuova costruzione”, bensì come semplice “ristrutturazione edilizia”.

Ora, a seguito della conversione in Legge del Decreto “Aiuti”, le demolizioni e ricostruzioni “infedeli“ rispetto al preesistente edificio devono essere qualificate come “ristrutturazione edilizia” anche qualora realizzate in aree che siano state assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004, ossia:

  • in “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” o
  • nelle aree vincolate quali “bellezze panoramiche”.

Continuano, invece, a essere qualificate come “nuova costruzione” le demolizioni e ricostruzioni infedeli realizzate:

  1. su immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004, ossia sui “beni culturali”;
  2. in aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell’articolo 136, lettere a) e b), ossia su “immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali” e riguardo a “ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”;
  3. nei centri storici di cui alla zona A del DM 2 aprile 1968, n. 1444 e in zone assimilabili.

La modifica normativa desta qualche perplessità.

In effetti, non è di immediata evidenza la ragione per la quale il legislatore abbia mantenuto la qualifica di “nuova costruzione” alla demo-ricostruzione infedele realizzata nei centri storici (zone A del DM 1444/1968 e assimilabili), pur avendo al contempo riconosciuto che il medesimo intervento, se realizzato in vaste aree soggette ad espressa tutela paesaggistica, configuri una ristrutturazione edilizia.

Cliccare qui per prendere visione del Decreto Legge n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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