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26 febbraio 2026
NEL “DECRETO LEGGE ENERGIA” LE REGOLE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEI DATA CENTER

Mentre in Regione Lombardia sono all’esame della Commissione consiliare Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità i progetti di legge relativi alle procedure per l’insediamento dei data center, tra cui quello approvato dalla Giunta Regionale segnalato in precedenza, in materia è intervenuto l’articolo 8 del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d “Decreto Legge Energia”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio, ed entrato in vigore il giorno successivo.

L’articolo 8 prevede, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l’ampliamento dei data center e delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, un procedimento unico, in relazione al quale:

  • deputata al rilascio delle autorizzazioni è l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell’articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia l’autorità individuata secondo le previsioni delle leggi regionali per gli impianti fino a 300 MW ed il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) sopra tale soglia;
  • la funzione di autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni non può essere delegata o attribuita a enti di livello sub provinciale;
  • il proponente ha l’onere di allegare all’istanza di autorizzazione la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche;
  • il procedimento unico avrà una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione presentata dal proponente e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati;
  • il termine di dieci mesi di durata del procedimento unico non sarà prorogabile, se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell’ubicazione ovvero della portata del progetto;
  •  l’autorizzazione unica verrà rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi parteciperà ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

Cliccare qui dell’articolo 8 del decreto legge n. 21/2026.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

 

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