Materiali e contributi

12 aprile 2010
Il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, entrato in vigore il 26 marzo 2010…

Il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, entrato in vigore il 26 marzo 2010, ha fra l’altro modificato l’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), ampliando considerevolmente il numero degli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Segnaliamo tuttavia che la norma statale fa salve le “più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale“, e dunque anche l’articolo 33, secondo comma, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12. Pertanto a nostro avviso in Lombardia, almeno fino a quando non si sarà consolidato un eventuale orientamento interpretativo diverso, per cautela sarà opportuno continuare a rispettare il secondo comma dell’articolo 33 della l.r. 12/2005, e quindi prima di realizzare interventi non previsti da tale articolo sarà opportuno munirsi del titolo abilitativo edilizio. Pubblichiamo l’art. 6 del Testo unico dell’edilizia come da ultimo modificato e l’art. 33 della l.r. 12/2005.

« Elenco news