Materiali e contributi

15 gennaio 2012
Per il parere di congruità della parcella ci vuole la comunicazione di avvio del procedimento

Con la sentenza 10 gennaio 2012 n. 196 il TAR Lazio – Roma, Sez. III quater, ha stabilito che i Consiglio degli Ordini professionali, prima di rilasciare il c.d. parere di congruità sulla parcella del Professionista (necessario per richiedere un decreto ingiuntivo per prestazioni non pagate) hanno l’obbligo di comunicare l’avvio del relativo procedimento amministrativo ex artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 al Cliente del Professionista. In assenza di tale comunicazione, il parere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine può essere annullato.

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