Materiali e contributi

4 aprile 2013
La Consulta sulle liberalizzazioni nel commercio

La Corte Costituzionale, pronunciandosi con la sentenza 15 marzo 2013 n. 38, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell’articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (“Liberalizzazione dell’attività commerciale“), che, da un lato (articolo 5), vietava l’insediamento (o poneva forti limitazioni al mantenimento) di attività commerciali di vendita al dettaglio in zone produttive e, dall’altro (articolo 6), demandava alla Giunta provinciale l’emanazione di indirizzi in materia di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. La Consulta ha ritenuto le norme citate in contrasto con l’articolo 31.2 del decreto legge 16 dicembre 2011 n. 201, che ha introdotto “il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio” e con l’articolo 3.1 lettera d bis) del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. che ha sancito il principio di liberalizzazione “rimuovendo vincoli e limti alle modalità di esercizione delle attività economiche“. Scarica file.

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