Materiali e contributi

29 aprile 2013
Il TAR Lombardia sulle ristrutturazioni ed il rispetto della sagoma

Segnaliamo che il T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, con la sentenza n. 874 del 5 aprile 2013, ha fornito un importante chiarimento sui limiti di rispetto della sagoma preesistente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, statuendo che soltanto “nel caso in cui si proceda alla completa demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato, è necessario mantenere inalterata sagoma e volume; se al contrario non vi è completa demolizione, trova applicazione la regola generale, contenuta nel citato art. 10 il quale, come visto, ammette la possibilità di modifiche di sagoma”.

Le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. Lombardia peraltro coincidono con quelle contenute nell’approfondimento pubblicato sul nostro sito Internet in data 14 febbraio 2012, nel quale era stato evidenziato che “Per quanto sopra detto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011 non riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia che non prevedono l’integrale (o quantomeno la sostanziale) demolizione di tutto il fabbricato preesistente. Ne restano in particolare esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia che contemplano demolizioni limitate e parziali del fabbricato. Per tali interventi vale ancora l’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, che ammette gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”. Scarica contributo del 14 febbraio 2012.

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