Materiali e contributi

3 gennaio 2014
Criteri per il calcolo del contributo di costruzione per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti

Il Consiglio di Stato, con due recentissime sentenze emesse nell’ambito di giudizi incardinati dallo Studio (Consiglio di Stato, Sez. IV, del 20 dicembre 2013 n. 6160 e Consiglio di Stato, Sez. IV, del 20 dicembre 2013 n. 6061), ha confermato che il contributo commisurato al costo di costruzione dovuto per il recupero abitativo dei sottotetti deve essere determinato tenendo conto solo della superficie “resa abitativa”, senza tenere conto quindi della “superficie per servizi e accessori” quali “cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze“, androni, porticati liberi, logge e balconi.
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale abbia quantificato il contributo tenendo conto anche della “superficie per servizi e accessori”, dunque, nel termine decennale di prescrizione è possibile chiedere che il T.A.R. quantifichi esattamente il contributo dovuto e conseguentemente condanni il Comune a restituire all’interessato gli importi versati in eccedenza.

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