Materiali e contributi

22 luglio 2014
La mancata allegazione delle specifiche tecniche non è causa di esclusione dell’offerta

Pubblichiamo una recente sentenza del TAR Puglia in materia di appalti pubblici, resa su un ricorso seguito dal nostro Studio.
Con tale sentenza è stata dichiarata la nullità per violazione dell’art. 46, c. 1-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, della clausola del bando di gara che sanzionava con l’esclusione la mancata allegazione all’offerta di copia sottoscritta delle specifiche tecniche.
Il TAR ha infatti ritenuto che tale adempimento non abbia valore sostanziale, con la conseguenza che l’inosservanza dello stesso non può integrare alcuna delle specifiche ipotesi di esclusione tassativamente previste dal su citato art. 46, c. 1-bis.
Il TAR ha poi precisato che la soluzione prospettata “è confortata dalla innovativa previsione di cui all’art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 introdotto dal decreto legge n. 90/2014 che consente, sia pure con riferimento alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il superamento di qualsiasi irregolarità, essenziale e non essenziale, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2 dlgs n. 163/2006” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 8 luglio 2014, n. 851).

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