Materiali e contributi

3 ottobre 2014
Appalti pubblici: la mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico non è causa di esclusione dell’offerta

Pubblichiamo una recente sentenza del TAR Liguria in materia di appalti pubblici, resa su un ricorso seguito dal nostro Studio.

Con tale sentenza è stata dichiarata la nullità per violazione dell’art. 46, c. 1-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, della clausola del bando di gara che sanzionava con l’esclusione la mancata  indicazione nell’offerta degli oneri per la sicurezza da rischio specifico

Infatti, con la sentenza n. 1323 del 29 agosto 2014 la seconda sezione del TAR Liguria ha precisato che nessun elemento testuale contenuto nell’art. 87 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice degli Appalti) e in altre previsioni normative consente di ritenere “che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza («da rischio specifico») possa giustificare l’esclusione del concorrente” in quanto la disposizione citata prevede semplicemente “un criterio da applicare per la valutazione della congruità dell’offerta, tenendo anche conto della tipologia di servizio da affidare, onde evitare che l’impresa possa dimostrare la rimuneratività e l’attendibilità del ribasso proposto attraverso l’eventuale contrazione degli oneri per la sicurezza”.

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