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1° luglio 2015
Appalti pubblici: illegittima la clausola che prevede un tempo minimo nel possesso delle certificazioni di qualità (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2957)

Pubblichiamo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 15 giugno 2015, n. 2957, in materia di possesso di certificazioni qualità.
Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità di una clausola della lex specialis che richiedeva alle imprese partecipanti a una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani il possesso di certificazioni di qualità da oltre un triennio.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il periodo temporale minimo di durata della certificazione di qualità rappresenta “un requisito speciale e, conseguentemente, una causa di esclusione dalla gara in caso di sua mancanza, non conforme al principio di tassatività sancito dall’articolo 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”,
Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto il danno da mancato utile poiché “immediatamente e direttamente conseguente ex articolo 1223 Codice civile all’ingiusta perdita del contratto a sua volta derivato dall’illegittimo annullamento dell’aggiudicazione”.

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