Materiali e contributi

15 dicembre 2016
La revisione del piano di equilibrio economico – finanziario nel nuovo codice dei contratti pubblici e nella disciplina normativa previgente

Pubblichiamo un contributo dell’Avvocato Riccardo Marletta dal titolo “La revisione del piano di equilibrio economico-finanziario nel nuovo codice dei contratti pubblici e nella disciplina normativa previgente” di commento alla sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione I, 11 novembre 2016, n. 2090, pubblicata altresì sul sito italiappalti.it .

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1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia coinvolge l’esercizio di poteri discrezionali previsti da una norma giuridica e inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altro corrispettivo, ovvero quando investe poteri discrezionali e valutativi nella determinazione del canone che incidono sull’economia dell’intero rapporto concessorio. Deve pertanto ritenersi devoluta al giudice ordinario la controversia volta a far accertare l’illegittimità della decisione del soggetto concedente di non procedere ad una revisione dei prezzi e delle condizioni contrattuali nell’ambito dei rapporti con il concessionario (1).
2. Dall’esame della disposizione dell’articolo 143, comma 8 bis, D.lgs. 163/2006 non può ricavarsi un principio generale di obbligatorietà della revisione del piano di equilibrio economico – finanziario della concessione al verificarsi di un mero mutamento delle condizioni di mercato, in assenza di una specifica previsione in tal senso nella convenzione stipulata tra le parti (2).
3. Ai sensi del D.lgs. 50/2016, nei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato gravano sul concessionario il rischio operativo, da intendersi come il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi trasferiti al concessionario, il rischio di disponibilità, ossia quello concernente la capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, nonché il rischio di domanda, connesso ai diversi volumi di domanda del servizio ovvero inerente alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.
4. Non sfugge al concetto di “alea normale” (e dunque non comporta un obbligo di revisione del piano di equilibrio economico finanziario della concessione) tutto ciò che è collegato a fluttuazioni anche accentuate ma non per questo “straordinarie” del mercato.

(1) In senso conforme: Consiglio di Stato, Sezione V, 22 ottobre 2015, n. 4857.
(2) Per un caso in cui è stata riconosciuta la necessità di una revisione del piano economico finanziario con riferimento alla fase relativa alla realizzazione dei lavori, pur in assenza di un’espressa previsione: TAR Lombardia – Milano, Sezione III, 16 dicembre 2011, n. 3200.

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