Materiali e contributi

12 aprile 2017
Decorrenza del termine per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti e onere di dimostrazione documentale dei requisiti di ammissione dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione

Pubblichiamo un contributo dell’Avvocato Riccardo Marletta dal titolo “Decorrenza del termine per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti e onere di dimostrazione documentale dei requisiti di ammissione dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione” di commento alla sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione II, 22 marzo 2017 n. 401, pubblicati altresì sul sito italiappalti.it.

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1. Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante non adotti un provvedimento espresso di ammissione dei concorrenti alla procedura di gara, il verbale in cui è riportata la dichiarazione del Presidente della Commissione di gara attestante l’elenco dei concorrenti ammessi è idoneo ad esplicitare la decisione della stazione appaltante circa l’ammissione dei concorrenti. Pertanto in questa ipotesi il dies a quo per l’impugnazione dell’ammissione di un concorrente decorre dalla conoscenza, da parte dell’interessato, del verbale contenente tale attestazione. In questo caso tuttavia il termine ha decorrenza non già dalla pubblicazione del verbale in questione sul profilo informatico della stazione appaltante, quanto piuttosto dalla comunicazione del verbale stesso al soggetto interessato all’impugnazione [1].

2. Il quadro normativo di riferimento prevede che, al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, i concorrenti debbano produrre unicamente il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e che i documenti complementari comprovanti il possesso dei requisiti debbano essere richiesti successivamente all’aggiudicazione. Legittimamente pertanto la stazione appaltante procede a richiedere al potenziale aggiudicatario la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione non prodotta unitamente alla presentazione della domanda di partecipazione.

[1] Sul punto TAR Sardegna, Cagliari, 20 gennaio 2017, n. 36; si veda altresì TAR Sicilia, Catania, Sezione I, 20 febbraio 2017, n. 355.

Guida alla lettura
La sentenza in commento affronta preliminarmente la questione della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti.
Nel caso di specie la stazione appaltante non aveva adottato alcun provvedimento espresso di ammissione alla gara; tuttavia in un verbale si era dato conto della dichiarazione con la quale il Presidente della Commissione aveva riportato l’elenco dei concorrenti ammessi, rendendo in tal modo esplicita la decisione della stazione appaltante circa l’ammissione dei concorrenti stessi.
Di conseguenza, secondo il TAR Brescia, nel caso in esame il dies a quo per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti era rappresentato dal momento della conoscenza di detto verbale.
Peraltro, a detta del TAR, tale conoscenza si doveva ritenere intervenuta non già con la pubblicazione del verbale in questione sul profilo informatico della stazione appaltante, quanto piuttosto con la successiva comunicazione del verbale stesso al soggetto interessato all’impugnazione.
Tale conclusione non appare però del tutto convincente.
Si consideri in proposito che l’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 stabilisce che “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante”.
Pertanto nella misura in cui si ritenga che il verbale anzidetto sia idoneo ad esplicitare la decisione circa l’ammissione dei concorrenti pur in assenza di un esplicito provvedimento in tal senso, il dies a quo per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti dovrebbe decorrere dalla pubblicazione del verbale stesso sul profilo della committente, così come previsto dall’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. n. 104/2010 sopra citato.
La pronuncia si è poi soffermata sulla sussistenza dell’onere di allegazione, in sede di offerta, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, in particolare con riferimento alla dichiarazione di avvenuta esecuzione di lavori analoghi nell’ultimo quinquennio, alternativa alla certificazione SOA.
A tal riguardo il TAR ha precisato che, secondo il quadro normativo vigente, al momento della presentazione delle offerte i concorrenti sono tenuti a produrre unicamente il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, mentre i documenti attestanti tali requisiti devono essere richiesti da parte della stazione appaltante.
Deve dunque ritenersi legittima l’ammissione della concorrente che in sede di offerta abbia allegato solo in parte la documentazione comprovante il pregresso svolgimento di lavori corrispondenti alla categoria SOA richiesta.
Peraltro, a ben vedere, la richiesta della stazione appaltante, successiva all’aggiudicazione, di produrre la restante documentazione non integra un’ipotesi di soccorso istruttorio, giacché esso presuppone la carenza di elementi formali della domanda, che in questo caso non ricorre.

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