Materiali e contributi

14 settembre 2017
Valutazione dell’offerta anomala: deve ritenersi insostenibile un’offerta i cui costi di esecuzione, ancorché non indicati dall’operatore economico, siano superiori al valore dell’utile stimato

Pubblichiamo un contributo dell’Avvocato Riccardo Marletta dal titolo “Valutazione dell’offerta anomala: deve ritenersi insostenibile un’offerta i cui costi di esecuzione, ancorché non indicati dall’operatore economico, siano superiori al valore dell’utile stimato” di commento alla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, 23 agosto 2017 n. 1763, entrambi pubblicati sul sito italiappalti.it

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1. L’operatore economico può porre a carico della propria struttura centrale determinati costi riferibili agli appalti che intende stipulare; tuttavia ciò non esclude la necessaria imputazione a ciascun appalto dei costi necessari per la sua esecuzione, che devono pertanto essere computati, seppur pro quota, nell’importo del singolo appalto, ancorché sostenuti dalla struttura centrale aziendale.
2. In applicazione dei principi in materia di tutela della concorrenza e di divieto di disparità di trattamento, l’offerta economica resa dall’operatore economico deve ritenersi congrua e sostenibile solo nell’ipotesi in cui le attività in essa comprese trovino piena corrispondenza nei costi indicati dal concorrente per l’esecuzione dell’appalto.
3. Non può ritenersi congrua l’offerta economica risultata anomala nell’ipotesi in cui i costi non considerati o non giustificati dall’operatore economico siano tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell’utile stimato; in tale ipotesi infatti l’offerta economica diventa non remunerativa e quindi non sostenibile[1].

[1] cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 febbraio 2012, n. 636; id., 23 luglio 2012, n. 4206.

Guida alla lettura
La sentenza in commento affronta il tema della mancata indicazione, da parte dei concorrenti, dei costi riferibili all’esecuzione dell’appalto nell’ambito della valutazione dell’offerta anomala.
Nel caso portato all’attenzione del TAR Lombardia, diverse voci di costo previste dalla lex specialis di gara erano state imputate dall’operatore economico alla struttura centrale e individuate come “costi di struttura”.
Il Collegio ha chiarito che un siffatto modus procedendi comporta un’alterazione della consistenza economica dell’offerta, traducendosi nella mancata imputazione al particolare appalto di una parte dei costi dell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
La sentenza ha precisato infine che, laddove i costi non considerati dal concorrente superino il valore dell’utile stimato dal concorrente, l’offerta è da ritenersi non sostenibile e non può pertanto superare positivamente il vaglio di anomalia.
Nell’occasione il TAR Lombardia, ha altresì ribadito i principi che devono orientare la stazione appaltante nella valutazione delle offerte anomale:
a) il concorrente sottoposto a valutazione di possibile anomalia non può fornire giustificazioni tali da integrare un’operazione di “finanza creativa”, modificando le voci di costo e mantenendo fermo l’importo finale[1];
b) il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi nel loro insieme considerati[2];
c) è ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse, l’impresa dimostri che, con riguardo ad altre voci della medesima offerta, è possibile conseguire un effettivo risparmio in grado di compensarne il maggior costo[3];
d) si deve ritenere coerente con lo scopo del giudizio di anomalia e con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione una modifica ovvero un aggiustamento di singole voci di costo che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative; tali modifiche potrebbero anche portare ad una riduzione dei costi indicati o dell’utile atteso, a condizione che tale ultima voce non risulti del tutto azzerata[4].

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