Materiali e contributi

24 luglio 2020
La nuova legge di semplificazione della Lombardia – conferenze dei servizi più efficienti, differimento dei termini di validità dei titoli urbanistici ed edilizi, PAUR più esteso e SCIA in deroga

Segnaliamo che dal 29 luglio 2020 avrà inizio la discussione in Consiglio regionale per la approvazione del progetto di legge volto ad introdurre nuove misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per favorire la ripresa socio-economica del territorio a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Il progetto di legge, di recente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/3313 del 30 giugno 2020, in sintesi prevede che:

a)  nei procedimenti amministrativi, avviati dalla futura entrata in vigore della legge in questione e regolati da leggi regionali o comunque di competenza della Regione, la conferenza di servizi decisoria verrà così disciplinata:

(i)     la conferenza ha luogo esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le modalità dell’art. 14 bis, commi da 1 a 5, della L. 241/1990 (art. 2, comma 1, lett. a);

(ii)    il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza viene ridotto (da 45) a 30 giorni ovvero (da 90) a 60 giorni nel caso debbano esprimersi le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (art. 2, comma 1, lett. a);

(iii)   in deroga ai punti (i) e (ii), è possibile in determinati casi (per es. nell’ipotesi di previo svolgimento della conferenza di servizi preliminare ovvero per i progetti sottoposti a VIA non statale) ricorrere direttamente alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, riducendo il termine di conclusione del procedimento a 30 giorni dalla prima riunione o 60 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (art. 2, comma 2);

b)  l’obbligo di seguire la disciplina della conferenza di servizi decisoria di cui alla LR n. 9/2001 per i progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli artt. 19 e 19 bis della stessa LR. In questo caso, però, i termini del procedimento in conferenza dei servizi sono ridotti e le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte oltre la scadenza dei termini perentori stabiliti equivalgono ad assenso senza condizioni (art. 2, comma 3 e art. 3);

c)  nel PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni e altri atti di assenso, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, da acquisire nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, L n. 241/1990 (art. 4, comma 1);

d)  nel PAUR, in caso di progetti di opere assoggettate a VIA di competenza non statale, non trovano applicazione le correlate specifiche procedure previste dalla normativa di settore ai fini del rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi, come le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 4, comma 2);

e)  è possibile presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire per gli interventi in deroga, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli artt. 40 («Permesso di costruire in deroga» agli strumenti urbanistici), 40 bis («Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità») e 40 ter («Recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati») della LR n. 12/2005 (art. 6);

f) il differimento di termini e sospensione dell’efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti, “anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità:

a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in scadenza dal 31 gennaio 2020, per due anni dalla data di relativa scadenza;

b) delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza” (art. 7);

g)  i termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte entro il 31 dicembre 2021, se superiori al termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, sono in via sperimentale ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell’amministrazione equivale ad assenso, fatta salva la disposizione dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/1990 (ad es. per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente) (art. 13).

Lo Studio seguirà il procedimento di approvazione della nuova legge e ne darà pronta informativa non appena verrà approvata e pubblicata.

Cliccare qui per prendere visione della DGR n. XI/3313 del 30 giugno 2020 e del testo del progetto di legge regionale approvato dalla Giunta regionale.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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