Materiali e contributi

22 settembre 2020
Gli incentivi del DL Semplificazioni convertito in legge: riduzione del 20% del contributo di costruzione e bonus edificatorio del 20% per l’edilizia residenziale sociale e per gli studentati

Tra le novità introdotte dal D.L.
Semplificazioni (DL n. 76/2020), da ultimo convertito in legge (L. n. 120 del
11 settembre 2020), segnaliamo le seguenti:

 

·         
la riduzione del 20% del contributo di costruzione – quindi sia
sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia sul contributo
commisurato al costo di costruzione – per determinati tipi di interventi sul
patrimonio edilizio esistente.

Nello
specifico, la riduzione si applica per “gli interventi di
rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa
in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione,
nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione
”.

I
Comuni hanno inoltre la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del
contributo di costruzione fino alla completa esenzione dallo stesso;

 

·         
la semplificazione procedimentale e l’eventuale bonus
volumetrico

previsto in favore degli enti pubblici ma anche degli investitori istituzionali
(quali i Fondi attraverso le relative SGR e gli OICR in genere)
laddove
eseguissero “opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare
edifici esistenti da destinare
ad infrastrutture sociali, strutture
scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e
residenze sanitarie o assistenziali
, ostelli, strutture sportive di
quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata
”.

In
questo caso, le opere sono sempre consentite con SCIA purché siano iniziate
entro il 31 dicembre 2022 e siano realizzate, sotto controllo pubblico
, mediante
interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e
ricostruzione
.

Gli
interventi possono avere ad oggetto immobili con qualsiasi destinazione
d’uso
(fatta eccezione per quella rurale) e possono inoltre “prevedere
un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della
superficie lorda esistente
”.

Le
Regioni devono dare attuazione a questa disposizione entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 120/2020. Decorsi i 60
giorni senza un recepimento regionale, “trovano applicazione diretta le
disposizioni del presente articolo
. Restano comunque ferme le
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
”.

 

Cliccare ove sottolineato per prendere visione
dell’art. 17, comma 4-bis, del Testo Unico dell’Edilizia, come riformato dal
D.L. Semplificazioni convertito in legge e del nuovo comma 7-ter introdotto, in
sede di conversione, dalla L. n. 120/2020 all’art. 10 del D.L. Semplificazioni.

 

Lo
Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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