Materiali e contributi

13 maggio 2021
Regione Veneto: emanata la circolare regionale esplicativa della L.R. n. 14/2019 sulla riqualificazione urbana

Segnaliamo che la
Giunta regionale, con deliberazione n. 470/2021, ha approvato la circolare del
Presidente della Regione Veneto n. 1 del 19 aprile 2021 (pubblicata sul BURV n.
52 del 20 aprile 2021) avente ad oggetto la L.R. n. 14/2019 sulla riqualificazione
urbana.

La circolare
regionale contiene indicazioni per chiarire i dubbi interpretativi sorti nei
due anni di applicazione della legge e con il fine di uniformarne
l’applicazione in tutto il territorio della Regione.

Tra le diverse
chiarificazioni introdotte dalla circolare, si rimarcano le seguenti:

a)  gli interventi di riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente -non applicabili cumulativamente e consentiti una sola
volta- previsti dall’art. 6 (“Interventi
edilizi di ampliamento
”) e dall’art. 7 (“Interventi di riqualificazione del
tessuto edilizio
”) della LR n. 14/2019:

(i)  sono realizzabili subordinatamente all’esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria ovvero “al loro adeguamento in ragione
del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di
superficie” (art. 3, comma 2). In merito, l’espressione “esistenza delle opere di urbanizzazione
va intesa nel significato di adeguatezza delle opere medesime ai bisogni
collettivi. Di conseguenza, la valutazione sulla congruità del grado di
urbanizzazione di un’area va effettuata sugli standard urbanistici vigenti al
momento dell’istanza edificatoria che dovranno essere almeno pari alle quantità
minime prescritte;

(ii)  non si applicano agli edifici soggetti a vincolo
culturale diretto ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004. Per
quanto concerne il vincolo indiretto, gli interventi sono consentiti ove le
specifiche prescrizioni emanate dall’Ente preposto alla tutela consentano o
meno tali tipologie di interventi edilizi (art. 3, comma 4, lett. a). Va
precisato che l’esclusione non riguarda i beni paesaggistici di cui alla parte
terza del decreto legislativo n. 42/2004
(fermo restando la necessità di
acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica);

(iii)  non si applicano agli edifici situati nei centri
storici ad eccezione degli edifici privi di grado di protezione, o con grado di
protezione che consenta demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o
sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica o urbanistica (art. 3, comma
4, lett. e). Per grado di protezione deve intendersi sia quello disposto a
seguito di normativa statale o regionale, sia quello disposto dagli strumenti
urbanistici vigenti. In relazione al concetto di centro storico, sono
considerati tali quelle porzioni di territorio che risultino propriamente
classificate “centro storico” o “ZTO A” dagli atti di
pianificazione comunale. Si sottolinea che non limita né impedisce
l’applicazione della legge la sola inclusione dell’edificio all’interno dell’ambito
di un piano urbanistico attuativo (per esempio Piano Particolareggiato o Piano
di Recupero) in assenza di specifico grado di protezione, o la previsione dello
strumento urbanistico comunale che subordina ogni intervento sull’edificio alla
preventiva approvazione di PUA
. Devono comunque essere rispettati i limiti
massimi di altezza degli edifici ex art. 8, n. 1. DM n. 1444/1968;

b)  in ordine alle possibilità di ampliamento degli
edifici esistenti, indicate dall’art. 6, si specifica che:

(i)  è consentito ampliare qualsiasi edificio esistente al
6 aprile 2019, a condizione che il fabbricato medesimo sia già munito delle mura
perimetrali
(ossia delle “strutture
portanti
”) e della copertura (comma 1);

(ii)  le tre modalità esecutive per realizzare l’intervento
(comma 2) -ampliamento in aderenza o in sopraelevazione o utilizzando un corpo
edilizio già esistente all’interno dello stesso lotto- devono essere intese
secondo una logica di continuità edilizia ed architettonica volte a valorizzare
il nuovo edificio che si andrà a realizzare, nel rispetto delle tipologie
costruttive, dei materiali utilizzati, dei valori storico architettonici se
presenti, del contesto nel quale si situa l’edificio
, nonché di ogni altra
valutazione e analisi che il professionista incaricato riterrà opportuno
predisporre in un’ottica generale che punti, da un lato al raggiungimento di
una riqualificazione edilizia dell’edificio esistente comprensivo della parte
ampliata, dall’altro ad un miglioramento della qualità architettonica e
paesaggistica nel loro insieme
;

(iii)  sia l’edificio che genera l’ampliamento, che
l’ampliamento da questi generato, devono insistere in zona territoriale
omogenea propria (comma 2). Per “zona territoriale omogenea
propria” deve intendersi sia la zona territoriale omogenea secondo la
definizione di cui al DM n. 1444/1968, sia le zone di territorio aventi analoga
destinazione e analoghe caratteristiche insediative
(quindi, ad esempio,
non possono avvenire contaminazioni tra zone di completamento o di espansione
residenziale e zone agricole o zone produttive);

(iv)  oltre agli ampliamenti del volume o della superficie
del 15% (comma 1), elevabile fino al 25% (comma 3) ovvero persino al 50% (comma
5), è possibile incrementare la capacità edificatoria del 60% attraverso l’uso
in via parziale o esclusiva dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione –
denominati “CER” (comma 6).

Per utilizzo “parziale” dei CER si intende l’ipotesi in cui si potrà
raggiungere il 60% del volume o della superficie esistente aggiungendo, alla
percentuale massima del 40% ottenibile con l’applicazione dei commi 1 e 3, un
ulteriore 20% di CER; mentre, per quanto riguarda l’utilizzo
“esclusivo”, tale ipotesi consente di ottenere l’ampliamento massimo
del 60% CER solo dopo aver eseguito gli interventi di cui al comma 1;

(v)  tra le modalità con le quali è concesso realizzare un
ampliamento si annovera anche il recupero dei sottotetti, esistenti al 6 aprile
2019, che non siano oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del
procedimento
(comma 7);

(vi)  anche le attività produttive possono beneficiare delle
premialità previste dall’articolo 6, con un preciso limite: nel caso in cui
la percentuale di ampliamento superi il 20% della superficie esistente, o
comunque sia superiore a 1.500 mq., trova applicazione il Capo I della LR n.
55/2012
(comma 9).
Appare a tale scopo utile precisare che per attività produttive, sono da
considerarsi, ai sensi del DPR n. 160/2010 tutte le attività di produzione di
beni e servizi, commerciali e artigianali, le attività turistiche e
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i
servizi di telecomunicazioni;

c)  quanto agli incentivi edificatori derivanti dagli
interventi di riqualificazione ex
art. 7, mediante demolizione integrale e ricostruzione secondo determinati
standards tecnici oltre agli ampliamenti del volume o della superficie
esistente del 25% (comma 1), elevabile fino al 60% (comma 2) o addirittura sino
al 80% (comma 4), è possibile incrementare la capacità edificatoria esistente
del 100% attraverso l’uso in via parziale o esclusiva dei Crediti Edilizi da
Rinaturalizzazione – CER (comma 5)
.

Questi sono solo
alcuni dei chiarimenti illustrati dalla circolare regionale in commento.

Cliccare qui per prendere visione del testo della circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa
occorrere





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