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22 giugno 2021
Rigenerazione UrbanaRegione Lombardia approva la nuova legge per il recupero degli immobili dismessi con criticità

Segnaliamo che il Consiglio regionale
della Lombardia ha approvato la nuova Legge regionale recante la disciplina per
il patrimonio edilizio dismesso con criticità, in riforma dell’art. 40 bis
della L.R. n. 12/2005.

 

Queste le principali novità introdotte dalla nuova
Legge regionale:


a) i Comuni, con deliberazione
consiliare, individuano entro il 31 dicembre 2021 gli immobili di
qualsiasi destinazione d’uso che, alla data di entrata in vigore della nuova
L.R. in commento
, da almeno un anno risultano dismessi e causano
criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica,
problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado
ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. In tale deliberazione i
Comuni includono gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei
rispettivi PGT, al fine di applicarvi la presente disciplina di favore
(la
precedente formulazione dell’art. 40 bis L.R. n. 12/2005: (i) dava sei mesi di
tempo, termine poi prorogato al 30 giugno 2021, per l’individuazione di tali
immobili da parte dei comuni; (ii) richiedeva che lo stato di dismissione
sussistesse da almeno cinque anni; (iii) contemplava tra le criticità anche il
degrado sociale; (iv) applicava automaticamente le misure premiali, anche in
assenza della deliberazione in questione, agli immobili già individuati dai Comuni
come degradati e abbandonati);

b) decorsi i termini indicati
al suesposto punto a), le disposizioni si applicano anche agli immobili non
individuati dalla delibera per i quali il proprietario, con perizia asseverata
e giurata, certifichi lo stato di dismissione e la sussistenza di almeno una
delle predette criticità. A In tali casi, il responsabile del procedimento del Comune
interessato si esprime entro
sessanta giorni dalla presentazione
della perizia e, in caso di mancato riscontro, la verifica sulla perizia si
intende
assolta con esito positivo (la precedente formulazione
dell’art. 40 bis L.R. n. 12/2005 (i) non assegnava un termine ai Comuni per
esprimersi sulla perizia presentata dal privato e (ii) non contemplava
l’istituto del “silenzio-assenso” nei confronti di detta perizia);

c) sempre entro il 31 dicembre
2021, i Comuni hanno facoltà di escludere parti del territorio comunale
che, per peculiari ragioni di tutela paesaggistica, sono incompatibili con le
previsioni incentivanti di cui alla norma in parola;

d) la richiesta di piano
attuativo, di permesso di costruire, la SCIA, la CILA e le richieste di rendere
indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, L.R.
n. 11/2014 e dell’art. 32, comma 3 bis, L.R. n. 12/2005 devono essere presentate
entro tre anni dalla data della deliberazione comunale o dall’esito positivo
della verifica sulla perizia
. I Comuni, nell’ambito della
deliberazione da assumere entro il 31 dicembre 2021, possono prevedere anche
diverso un termine
, comunque non inferiore a ventiquattro mesi e non
superiore a cinque anni dall’efficacia della delibera (la precedente
formulazione dell’art. 40 bis, L.R. n. 12/2005 (i) faceva decorrere i tre anni
dalla notifica ai proprietari della comunicazione di individuazione degli
immobili dismessi che causano criticità e (ii) non contemplava la possibilità
per i Comuni di assegnare in favore dei proprietari un termine differente
rispetto ai tre anni);

e) gli interventi sugli
immobili usufruiscono di un incremento di diritti edificatori derivanti
dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore
di quest’ultimo, della Superfice Lorda (SL) esistente, determinato dal
Consiglio comunale nella deliberazione di cui al punto a) in misura percentuale
tra il 10% e il 25%. Scaduto inutilmente il termine del 31 dicembre
2021 e fintanto che non venga assunta specifica delibera dal Comune, è
possibile beneficiare di un bonus volumetrico del 20%
. I Comuni possono
richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico e generale per la sola quota correlata all’incremento dei
diritti edificatori
(la precedente formulazione dell’art. 40 bis, L.R. n.
12/2005, (i) stabiliva un incremento fisso del 20% dei diritti edificatori,
(ii) non consentiva ai comuni di modulare il bonus e (iii) non precisava che la
dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
e generale è da riferirsi alla sola quota correlata all’incremento dei diritti
edificatori);

f) i Comuni che alla data di
entrata in vigore della nuova Legge regionale abbiano già assunto la
deliberazione consiliare di cui alla lettera a), possono aggiornarla
stabilendo, tra l’altro, la percentuale di incremento della SL da attribuire
all’immobile
, nei termini descritti al punto e);


g) alle richieste di piano
attuativo, di permesso di costruire, alle SCIA e alle CILA nonché alle istanze
di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell’art. 6, comma 1
bis, LR n. 11/2014 e dell’art. 32, comma 3 bis, LR n. 12/2005, già presentate
alla data di entrata in vigore della nuova L.R., continua ad applicarsi la
disciplina dell’art. 40 bis vigente prima della riforma in commento
.

La nuova legge, ad oggi solo approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2021,
entrerà in vigore successivamente alla sua pubblicazione sul BURL.

 

Cliccare qui per prendere visione del testo della nuova Legge regionale di riforma dell’art. 40
bis della L
.R.
n. 12/2005.

 

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa
occorrere.

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