
Materiali e contributi
Con deliberazione n. 932 del 9 luglio 2026, la Giunta comunale di Milano ha aggiornato gli indirizzi per la valutazione delle proposte di nuova realizzazione di “servizi e attrezzature private di uso pubblico o di interesse pubblico o generale” formulate dai privati nell’ambito di iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, già delineati dalla Giunta con delibera n. 288 del 10 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 4 delle N.A. del Piano dei Servizi.
Si tratta di servizi privati che, all’esito di una valutazione e in forza di asservimento, convenzionamento, accreditamento o regolamento d’uso, risultino idonei a migliorare la vita individuale e collettiva e a rispondere alla domanda o ai fabbisogni espressi dal territorio. Il vantaggio urbanistico, per il privato, consiste nel fatto che i servizi privati di interesse pubblico non concorrono al computo della superficie lorda.
La disciplina aggiornata, in particolare, prevede che:
- nel caso di servizi già accreditati o convenzionati con altri enti pubblici non trovano applicazione i criteri di valutazione generali previsti dall’articolo 4.2 delle N.A. del PdS (qualità, accessibilità, relazione con il territorio, bilanciamento economico). La valutazione dell’interesse pubblico, in tali ipotesi, è sostanzialmente assorbita dall’accreditamento da parte dell’ente competente, evitando duplicazioni. Sarà tale ente, su richiesta del Comune, a confermare il rispetto delle condizioni previste dal proprio atto autorizzativo. Resta comunque necessaria una delibera della Giunta Comunale che confermi la “rilevanza pubblica del servizio in relazione al contesto localizzativo e al piano/progetto presentato”;
- nel caso in cui il servizio sia accreditato/convenzionato da un ente diverso dal Comune e il soggetto realizzatore non coincida con il soggetto che si occuperà della gestione del servizio, viene introdotto l’obbligo di presentare un PEF, che dovrà dimostrare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione: il canone di locazione o il prezzo di alienazione sostenuto dal gestore del servizio dovrà coprire i costi puri di realizzazione dell’opera, garantendo un’equa remunerazione del capitale investito, coerente con il carattere di interesse generale e sociale del servizio;
- non si applica il criterio del “bilanciamento economico fra benefici pubblici e privati” di cui alla lettera d) dell’articolo 4.2, delle N.A. del PdS, ossia la verifica che il servizio reso sia equiparabile, in termini monetari, al vantaggio ottenuto dall’operatore (secondo il modello descritto nella relazione allegata alla delibera), nel caso di (i) servizi erogati dal privato soggetti a tariffe determinate dal Comune (o applicate da società partecipate/gestori di servizi comunali), (ii) bandi per l’alienazione o concessioni di beni o aree comunali al fine di insediare servizi, qualora le caratteristiche di tali servizi siano già indicate negli atti di gara;
- nel caso di ampliamenti di servizi esistenti entro la soglia del 10% della superficie complessiva e nel caso di servizi individuati dalla Giunta per la loro rilevanza storico-culturale, la valenza identitaria o il radicamento nel tessuto socio-economico e urbano, non trova applicazione la “metodologia di valutazione de qua” (il dato letterale sembra riferire l’esenzione all’intero sistema valutativo). Si tratta, quindi, di un regime di favore per agevolare il mantenimento di tali servizi sul territorio.
Restano salve le previsioni sul convenzionamento contenute negli strumenti urbanistici attuativi già adottati al 9 luglio 2026. La nuova disciplina, inoltre, non trova applicazione per i servizi già approvati, convenzionati ed operativi.
Cliccare qui per prendere visione della deliberazione di Giunta comunale n. 932 del 9 luglio 2026.
Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.
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