Materiali e contributi

23 marzo 2022
Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

In data 21 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Serie generale n. 67 della Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, entrato in vigore il 22 marzo 2022.

In proposito, si segnalano le seguenti previsioni normative finalizzate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

  • Sostegni per le imprese sotto il profilo fiscale a causa dei rincari energetici. In particolare, gli articoli 3 e 4, a certe condizioni (soggettive e oggettive), dispongono contributi sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas, finalizzati a compensare i maggiori costi per i consumi del secondo trimestre dell’anno 2022.  Il contributo è pari al 12 per cento della spesa sostenuta per quanto riguardo l’energia elettrica e invece al 20 per cento relativamente al gas.
  • Possibilità per le imprese, con sedi in Italia, di chiedere piani di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas ai fornitori con sedi in Italia. La richiesta riguarda i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero di rate mensili non può essere superiore a ventiquattro (articolo 8).
  • Per gli appaltatori di commesse pubbliche, possibilità di ottenere un’anticipazione dell’importo relativo alla compensazione dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, a valere sulle somme del Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito con il  decreto-legge n. 73/2021. L’anticipazione non può superare il limite del 50 per cento dell’importo a suo tempo richiesto dall’impresa. Inoltre, è stato previsto un incremento della dotazione del citato Fondo per l’anno 2022 (articolo 23).

Con riguardo agli appalti pubblici segnaliamo, per completezza, che rispetto al comunicato stampa pubblicato sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella serata di venerdì, 18 marzo u.s., il testo del decreto-legge non prevede, oltre all’eliminazione di eventuali penalità da ritardo a carico dell’appaltatore, le specifiche misure della sospensione delle prestazioni e della proroga del termine di ultimazione dei lavori in relazione alla espressa qualificazione come forza maggiore degli effetti negativi della crisi ucraina sui contratti. Certamente si tratta di una circostanza che comporta non pochi problemi operativi per gli appalti pubblici in corso di esecuzione.

Cliccare qui per prendere visione del decreto-legge n. 21/2022.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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