
Materiali e contributi
Lo scorso 19 febbraio 2026 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 41, il Decreto Legge n. 19, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione“.
Il provvedimento, tra l’altro, introduce rilevanti modifiche in diritto amministrativo, in materia ambientale, riguardo alla realizzazione di alloggi per studenti universitari e prevede programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi volti a garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo.
Si segnala, in particolare, che:
1) in relazione ai procedimenti amministrativi:
i. con riferimento alla conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona (articolo 14-bis legge 241/1990):
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni è stato ridotto a 30 giorni (in luogo dei previgenti 45);
- il termine stesso, per il caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell’incolumità pubblica, è stato ridotto a 60 giorni (in luogo dei previgenti 90), salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea;
- è ora previsto che le determinazioni assunte dalle amministrazioni, formulate in termini di assenso o dissenso, oltre che essere congruamente motivate e a dover indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, dovranno quantificare, ove possibile, i relativi costi. La previsione si applica, senza deroghe, a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale;
- è prevista la possibilità che l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, fissi una riunione sincrona e in via telematica con tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prenda atto delle rispettive posizioni e proceda senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. Anche in questo caso, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero che non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato.
ii. con riferimento alla conferenza di servizi simultanea e sincrona (articolo 14-ter legge 241/1990): il termine per la conclusione dei lavori della conferenza è stato ridotto, di norma, a 30 giorni dalla data della riunione (in luogo dei previgenti 45) e da 90 giorni a 60 giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
iii. con riferimento al silenzio assenso (articolo 20 legge 241/1990):
- è stato previsto che il silenzio non si formi nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
- è ora previsto che, nel caso di silenzio-assenso, l’amministrazione sia tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa la formazione del silenzio-assenso (senza che si renda necessaria la richiesta del privato);
- l’amministrazione è tenuta a inviare d’ufficio l’attestazione stessa all’indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, indicato nella domanda, anche nel caso di procedimenti non ancora telematizzati.
2) In relazione al ricorso straordinario (DPR 24 novembre 1971, n. 1199): la competenza a decidere il ricorso straordinario, in precedenza attribuita al Presidente della Repubblica, è stata trasferita al Presidente del Consiglio di Stato.
3) In materia di bonifiche: è stato previsto che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi per l’approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica siano efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.
4) In materia di alloggi e residenze per studenti universitari (legge 14 novembre 2000, n. 338):
- è stato disposto che, per i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie ai sensi della L. 338/2000, non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato;
- qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al comune, i suddetti interventi edilizi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis D.P.R. n. 380/2001.
5) In materia di energia:
- al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale;
- il soggetto gestore dei suindicati programmi è il GSE;
- il GSE stipula, con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione, gli accordi di concessione entro il 30 giugno 2026.
Cliccare qui prendere visione del Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19.
Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.
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