Materiali e contributi

30 luglio 2024
IL “SALVA CASA” È LEGGE

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024, n. 175, la legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (c.d. D.L. “Salva Casa”).

In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche al D.L. “Salva Casa”, tra le quali, per quanto più rileva:

  • viene consentito il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche in deroga alle distanze minime tra edifici e dai confini (articolo 2-bis);
  • viene ampliato ulteriormente il perimetro dell’edilizia libera, includendovi anche le pergole bioclimatiche (articolo 6);
  • “ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile” e “ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso” (articolo 9-bis);
  • il mutamento di destinazione d’uso si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie e se comporta interventi classificati come edilizia libera (articolo 23-ter);
  • ai fini dell’agibilità, l’altezza minima abitabile è ridotta a 2,4 m, mentre la dimensione minima abitabile dei monolocali è ridotta a 20 mq per una persona e a 28 mq per due persone (articolo 24);
  •  il Comune può prorogare il termine per provvedere alla demolizione dell’opera abusiva fino ad un massimo di 240 giorni nei casi di serie comprovate esigenze di salute o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico (articolo 31);
  •  la tolleranza costruttiva viene estesa fino al 6% per gli immobili con superficie inferiore a 60 mq (articolo 34-bis);
  •  viene estesa anche alle variazioni essenziali la nuova disciplina dell’istituto dell’accertamento di conformità prevista per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (articolo 36-bis);
  • viene innalzata la sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (articolo 37).

Infine, è stato introdotto l’articolo 34-ter che consente la regolarizzazione di varianti in corso d’opera realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo rilasciato prima del gennaio 1977, mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e pagamento di una sanzione pecuniaria.

Cliccare qui per prendere visione del testo del D.P.R. 6 giugno 2001 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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