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7 gennaio 2022
Incostituzionale la proroga triennale dei termini dei titoli edilizi disposta dall’art. 28 comma 1 lett. a) LR Lombardia n. 18/2020 per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021, ha dichiarato l’illegittimità del comma 1, lett. a), dell’art. 28 (rubricato “Differimento di termini e sospensione dell’efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“), della Legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 volta a prorogare la validità di “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati“, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel promuovere la questione di legittimità costituzionale, aveva sostenuto che la disposizione regionale lombarda avrebbe violato il riparto di competenze; essendo la normativa in esame riconducibile alla materia “governo del territorio”, di competenza legislativa concorrente, la disciplina dei titoli edilizi, da ricomprendersi in tale ambito anche con riferimento alla loro durata, assurgerebbe infatti al rango di principio fondamentale.

Di talché, la disposizione regionale, introducendo una disciplina sostitutiva di quella statale sulla proroga dei titoli (v. Decreti Legge n. 18/2020 e n. 76/2020), avrebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost., per il tramite del parametro interposto costituito dalle norme statali richiamate, che esprimono principi fondamentali della materia.

La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 245/2021, nel ritenere fondata la questione, ha dichiarato incostituzionale la proroga dei termini dei titoli abilitativi edilizi disposta durante l’emergenza COVID-19 dalla Regione Lombardia in modo difforme da quanto previsto dallo Stato.

Ad avviso della Corte, “le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l’introduzione di un regime regionale difforme”.

La Corte ha inoltre osservato che, nel seguire lo sviluppo della pandemia e delle sue drammatiche ricadute, il legislatore statale ha inteso bilanciare l’interesse dei beneficiari dei titoli a conservare i rispettivi diritti e l’interesse pubblico a non vincolare l’uso del territorio per un tempo eccessivo.

Di qui la proroga generalizzata dei titoli abilitativi edilizi su tutto il territorio nazionale, fino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Cliccare qui per prendere visione della sentenza n. 245/2021 del 21 dicembre 2021.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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