Materiali e contributi

31 marzo 2022
Incremento dei costi delle materie prime – Approvata dal Consiglio regionale lombardo la mozione sull’emergenza cantieri e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 28 marzo 2022 n. 25

Il 29 marzo 2022 il Consiglio regionale lombardo, con deliberazione n. XI/2438, ha approvato la mozione bipartisan n. 739, intitolata “emergenza cantieri per incremento dei costi delle materie prime”, come integrata sulla base degli emendamenti proposti nel corso della discussione in Aula.

La mozione impegna il Presidente della Giunta regionale, tra l’altro, “ad  attivarsi presso il Governo per chiedere l’aggiornamento automatico dei valori e consentire così di adeguare gli importi contrattuali all’attuale situazione di mercato”.

Si segnala, poi, che il 28 marzo 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

In tema di contratti pubblici, la legge di conversione ha confermato il contenuto dell’articolo 29 il quale prevede, sino al 31 dicembre 2023 e in deroga alle norme ordinarie (e, in particolare, all’articolo 106.1.a del D.lgs. n. 50/2016):

  • l’obbligo di inserire nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106.1.a) del D.lgs. n. 50/2016 che opera comunque nei limiti delle disponibilità economiche del committente;
  • una specifica modalità di calcolo della compensazione dei prezzi: le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante, anche tenendo conto di quanto previsto sul rincaro dei prezzi di alcuni materiali dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, qualora risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta; in tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nei limiti delle disponibilità economiche del committente.

Cliccare qui per prendere visione della legge 28 marzo 2022, n. 25.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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