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Con decisione pubblicata in data 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia UE ha statuito che il diritto di prelazione, riconosciuto al promotore nelle procedure di project financing, compromette la parità di trattamento tra concorrenti, principio cardine sancito dalla direttiva 2014/23/UE, in quanto si traduce in un ingiustificato vantaggio allo stesso riservato.
Il diritto di prelazione consente, infatti, al promotore di aggiudicarsi la concessione, adeguando la propria offerta a quella del concorrente risultato primo nella graduatoria di gara.
La sentenza è stata resa con riferimento alla previgente norma nazionale in materia (l’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50).
Ad ogni modo, in concreto, la pronuncia potrebbe estendere i propri effetti anche al contesto di cui al vigente Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36).
Si segnala, infine, che le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale ed hanno pertanto valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, ma in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità.
In questo scenario sia il legislatore sia il giudice nazionale saranno chiamati ad adeguarsi.
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Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.
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