Materiali e contributi

13 febbraio 2026
T.a.r. Lazio: è superabile il limite del PRG di Roma sui cambi di destinazione d’uso in Città Consolidata

Con sentenza n. 2533/2026 (pubblicata il 9 febbraio 2026), il T.A.R. Lazio si è pronunciato su un cambio di destinazione d’uso senza opere da “ufficio” a “abitazione”, presentato tramite SCIA, relativo a un’unità immobiliare in Città Consolidata del vigente PRG di Roma.

Roma Capitale aveva dichiarato inefficace la SCIA richiamando l’art. 45, comma 7, NTA PRG, che ammetterebbe il passaggio verso “abitazioni singole” solo in caso di ripristino della preesistente funzione residenziale. Il TAR, però, ha ritenuto che tale previsione non integri le “specifiche condizioni” ammesse dall’art. 23-ter, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal c.d. Salva Casa.

I Giudici hanno chiarito che le eventuali “specifiche condizioni” comunali devono essere oggettive, non discriminatorie, puntuali e motivate e, soprattutto, non possono essere ricavate implicitamente da strumenti urbanistici preesistenti. Conseguentemente, in assenza di tali presupposti, il cambio d’uso richiesto è stato ritenuto “certamente ammissibile”.

La pronuncia contiene, quindi, un principio che potrebbe estendere la propria portata ben oltre l’art. 45, comma 7 del PRG di Roma: alla luce dell’art. 23-ter, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380/2001, le previsioni urbanistiche comunali restrittive o impeditive sono recessive in caso di contrasto, dovendosi risolvere l’antinomia mediante disapplicazione della norma regolamentare.

Cliccare qui prendere visione della sentenza del T.A.R. Lazio, n. 2533/2026.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

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