Materiali e contributi

8 maggio 2026
ENTRA IN VIGORE IL NUOVO PIANO CASA NAZIONALE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2026, in vigore dall’8 maggio, il decreto-legge 7 maggio 2026 n. 66, avente ad oggetto “disposizioni urgenti per il Piano Casa”, approvato giovedì scorso (come segnalato in precedenza), per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, con l’obiettivo di incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.
Il Piano Casa prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata (1° pilastro), con una dotazione di 970 milioni. Il MIT eroga i contributi a favore dei soggetti attuatori, attraverso la stipula di convenzione con il soggetto gestore, INVITALIA S.p.A., incaricato della selezione, mediante avvisi pubblici, delle offerte per proposte integrate di manutenzione straordinaria e di recupero di unità immobiliari destinate ad edilizia residenziale, anche attraverso il ricorso a operazioni di partenariato pubblico-privato. Le offerte sono ammissibili se prevedono:

  • la riduzione del canone calmierato;
  • il recupero e la riconversione degli immobili di proprietà pubblica non redditizi e non in uso;
  • l’inserimento degli interventi nell’ambito di programmi di rigenerazione.

Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi è prevista la nomina di un Commissario Straordinario che:

  • entro trenta giorni dalla nomina, avvia, con le amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà pubblica non redditizi e non in uso;
  • definisce schemi-tipo di convenzione per disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori, che prevedono la costituzione di diritti di superficie di durata non inferiore a 25 anni;
  • per gli interventi di particolare complessità, può, tra l’altro, in caso di dissenso da parte di un’amministrazione pubblica alla realizzazione di un intervento, proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, compresi interventi di demolizione e ricostruzione senza consumo di suolo, possono essere destinati a progetti di edilizia sociale, inclusi quelli per la concessione dell’abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva, secondo scadenze predefinite.

È prevista (2° pilastro) l’istituzione del Fondo housing coesione, da parte della società INVIMIT SGR S.p.A., con dotazione pubblica pari a 100 milioni di euro, e che può essere ulteriormente alimentata.

Sono previste, altresì, disposizioni di semplificazione e di coordinamento. In particolare:

  • per gli interventi ristrutturazione urbanistica, edilizia, o di demolizione e ricostruzione, sono consentiti con SCIA ed è prevista una conferenza di servizi semplificata, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 241/1990, da concludersi in 30 giorni, 40 giorni nei casi in cui siano presenti amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;
  • per il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, è previsto il mantenimento della nuova destinazione per 30 anni.

A favore di soggetti che non possono accedere a programmi ERP, sono previsti programmi infrastrutturali di edilizia integrata (3° pilastro), i quali dispongono che:

  • sia realizzata, nello stesso contesto territoriale, edilizia convenzionata (per cui è destinato almeno il 70% dell’investimento complessivo) ed edilizia residenziale libera non convenzionata;
  • gli interventi di edilizia convenzionata sono finalizzati alla locazione o vendita, rispettivamente a canone o a prezzo calmierati (inferiore almeno al 33% rispetto ai valori di mercato), di unità abitative destinate ad abitazione principale, residenze per studenti universitari fuori sede o alloggi per lavoratori del settore privato, con vincolo di destinazione d’uso non inferiore a 30 anni dalla data di fine lavori. Per la realizzazione delle predette unità immobiliari, è, tra l’altro, previsto che:
    – la superficie direttamente interessata dall’intervento di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della SL dell’intervento;
    – gli interventi edilizi siano eseguiti in parallelo rispetto alle attività di bonifica, i cui costi, possono essere portati a scomputo dell’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione;
    – gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Cliccare per prendere visione del testo del decreto-legge.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

 

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